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informazioni Finanaziarie
Mutui Casamare

 

Riepilogo delle imposte

  IMPOSTA PRIMA CASA ALTRE
acquisto da privato REGISTRO 3% 7%
IPOTECARIA € 168 2%
CATASTALE € 168 1%
acquisto da impresa IVA 4% 10%
REGISTRO € 168 € 168
IPOTECARIA € 168 € 168
CATASTALE € 168 € 168

 

Quando si possiede un immobile

Tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale devono pagare l' Irpef, le addizionali (regionale e comunale) all' Irpef e l' Ici. Per l' Irpef e le addizionali i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e sono tassati secondo le aliquote previste per tali imposte.

Poiché per l' Irpef le aliquote sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili è tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. L' Ici, invece, si determina applicando l'aliquota stabilita dai comuni. Il reddito dei fabbricati scaturisce dall'applicazione delle rendite catastali rivalutate del 5% (individuate per ogni Comune in relazione delle caratteristiche degli immobili), dal tipo di utilizzo dell' immobile e dalla percentuale di possesso.

Per l' Ici la rendita catastale, oltre ad essere rivalutata (del 5%) deve essere moltiplicata per 100 per le abitazioni appartenenti ai gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A10 e C1). Sia l' abitazione principale (Prima casa) che le pertinenze sono esenti da Irpef e relative addizionali. Ai fini del pagamento dell' Ici, invece, per l'abitazione principale, viene concessa una detrazione d'imposta di 103,29 Euro: i Comuni possono elevare tale detrazione fino ad abbattere totalmente l'imposta dovuta, e stabilire il pagamento di un'aliquota Ici ridotta; dal 2001 l'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze.

Quando si acquista un immobile

Quando si compra casa le imposte da pagare sono diverse (registro o Iva) a seconda che il venditore sia un privato o un soggetto Iva (es. costruttore). In entrambi i casi sono comunque dovute anche le imposte ipotecarie e catastali. La base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e per l'Iva è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto ovvero dalla rendita automatica rivalutata. Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) vengono versate dal notaio al momento della registrazione.

Quando si vende un immobile

Dal 1° Gennaio 2002, chi vende un immobile non deve più pagare l'Invim (soppressa con la Legge 28/12/2001, n. 448). Tuttavia, ai fini Irpef, chi vende un immobile acquistato (o costruito) da non più di 5 anni deve inserire nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) a cui verrà applicata una imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 %. Questa disposizione non si applica se gli immobili sono stati ereditati o ricevuti in donazione, o se per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la vendita sono stati utilizzati come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari ( coniuge, parenti entro il terzo grado, ed affini entro il secondo grado).

Quando si vende e si riacquista la prima casa

Chi cede l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, ed acquista un'altra abitazione, non di lusso, costituente prima casa, può beneficiare di un credito d'imposta alle seguenti condizioni:
- il nuovo acquisto deve avvenire entro 1 anno dalla vendita dell'abitazione precedente;
- il contribuente non deve essere decaduto dal beneficio prima casa;
- se la vendita è posta in essere senza che siano decorsi 5 anni dal primo acquisto, la nuova casa deve essere adibita ad abitazione principale.